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Miscellanea
Approvazione ed esecuzione dell'accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno della Thailandia sui servizi aerei tra i rispettivi territori ed oltre, firmato a Bangkok l'11 febbraio 1974
Legge 2 maggio 1977, n. 483
- Aggiornato al
- 6 agosto 1977
- Articoli
- 15
- Versioni storiche
- 17
- Art. 1TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - Il testo facente fede e' unicamente quello in lingua…
- Art. 2(1) Ciascuna Parte Contraente accorda all'altra Parte Contraente i diritti specificati…
- Art. 3(1) Ciascuna Parte Contraente avra' il diritto di designare per iscritto all'altra Parte…
- Art. 4I certificati di navigabilita', i brevetti di idoneita' e le licenze rilasciate o rese…
- Art. 5(1) Al carburante, agli olii lubrificanti, alle parti di ricambio, al normale…
- Art. 6(1) La compagnia aerea designata di ciascuna Parte Contraente dovra' avere equa ed eguale…
- Art. 7Le compagnie aeree designate di entrambe le Parti Contraenti avranno una equa e uguale…
- Art. 8(1) Le tariffe di ogni servizio concordato saranno stabilite in misura ragionevole…
- Art. 9Le Autorita' aeronautiche di ciascuna Parte Contraente forniranno, su richiesta, alle…
- Art. 10Vi saranno consultazioni regolari e frequenti tra le Autorita' Aeronautiche delle Parti…
- Art. 11(1) Qualora sorgesse una controversia fra le Parti Contraenti relativa…
- Art. 12(1) Se una delle Parti Contraenti consideri desiderabile modificare qualsiasi…
- Art. 13Ciascuna Parte Contraente puo' notificare in ogni momento all'altra che essa desidera…
- Art. 14Il presente Accordo ed ogni Scambio di Note diplomatiche relative ad esso sara'…
- Art. 15Il presente Accordo sara' approvato da ciascuna Parte Contraente in conformita' con le…
