All'arrivo di un treno, veicolo stradale o altro mezzo di trasporto in una zona in cui e' presente il vettore della febbre gialla, le Autorita' sanitarie potranno applicare le seguenti misure:

  • a)isolamento, secondo le disposizioni dell'art. 75, di ogni persona proveniente da una zona infetta sprovvista di un certificato valido di vaccinazione contro la febbre gialla;
  • b)disinsettazione del treno, veicolo stradale o altro mezzo di trasporto se esso proviene da una zona infetta.

Testo vigente dal 30 marzo 1982

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1982-02-09;106~art81 · fonte del testo

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