1. - La vaccinazione contro la febbre gialla puo' essere richiesta a tutte le persone che effettuino un viaggio internazionale e che siano in partenza da una zona infetta. 2. - Allorche' tali persone sono munite di un certificato di vaccinazione antiamarillica non ancora valido, esse potranno comunque essere autorizzate a partire, ma all'arrivo potranno essere loro applicate le disposizioni previste dall'art. 75. 3. - Una persona in possesso di un certificato di vaccinazione valido contro la febbre gialla non verra' considerata come persona sospetta, anche se proviene da una zona infetta. 4. - Il vaccino antiamarillico utilizzato dovra' essere approvato dalla Organizzazione e i centri di vaccinazione dovranno essere stati abilitati dall'Amministrazione sanitaria del territorio in cui tali centri sono situati. L'Organizzazione dovra' ricevere l'assicurazione che i vaccini utilizzati siano costantemente di qualita' adeguata.

Testo vigente dal 30 marzo 1982

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1982-02-09;106~art73 · fonte del testo

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