Se all'arrivo di un treno, veicolo stradale o altro mezzo di trasporto, si verifica un caso di colera, le Autorita' sanitarie potranno applicare le seguenti misure:

  • a)sorveglianza dei passeggeri o membri dell'equipaggio muniti di certificato di vaccinazione valido contro il colera e isolamento di qualsiasi altra persona che lasci la nave per cinque giorni al massimo a decorrere dal momento dell'arrivo;
  • b)disinfezione:
  • i)dei bagagli della persona infetta e, se necessario, dei bagagli di ogni persona sospetta;
  • ii)di qualsiasi altro oggetto, come effetti letterecci o biancheria usata, e di ogni altra parte del treno, veicolo stradale o altro mezzo di trasporto considerato contaminato.

Testo vigente dal 30 marzo 1982

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1982-02-09;106~art69 · fonte del testo

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