[1]Onorario integrativo a vacazione

[2]Nei casi previsti dall'art. 28 (lavori di campagna) quando l'onorario a vacazioni e' integrativo di quello a percentuale o a misura o a discrezione, la vacazione e' fissata in ragione di: lire 140 all'ora per il geometra; lire 80 all'ora per gli aiutanti di concetto. 2 3 5 6 7 9

Gli interventi su questo articolo(6)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 4 gennaio 1951, n. 32

2

La L. 4 gennaio 1951, n. 32, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la vacazione di cui al presente articolo e' fissata in lire 170 all'ora per il geometra e lire 100 all'ora per gli aiutanti di concetto.

L. 7 ottobre 1957, n. 974

3

La L. 7 ottobre 1957, n. 974, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la vacazione di cui al presente articolo e' fissata in lire 430 all'ora per il geometra e in lire 250 all'ora per gli aiutanti di concetto.

Decreto 7 settembre 1988, n. 407

5

Il Decreto 7 settembre 1988, n. 407, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I compensi a vacazione previsti dall'art. 31 della tariffa approvata con legge 2 marzo 1949, n. 144, e successive modificazioni, sino al decreto ministeriale 16 settembre 1982 sono variati e fissati, per ogni ora e frazione di ora, in ragione di: L. 10.800 per il geometra; L. 7.500 per gli aiutanti di concetto."

Decreto 7 settembre 1988, n. 407, come modificato dal Decreto 6 dicembre 1993, n. 596

6

Il Decreto 7 settembre 1988, n. 407, come modificato dal Decreto 6 dicembre 1993, n. 596, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I compensi a vacazione previsti dall'art. 31 della tariffa approvata con legge 23 marzo 1949, n. 144, e successive modificazioni sono stabiliti, per ogni ora o frazione di ora, in ragione di: L. 13.800 per il geometra; L. 9.000 per gli aiutanti di concetto."

7

Il Decreto 7 settembre 1988, n. 407, come modificato dal Decreto 6 dicembre 1993, n. 596, a sua volta modificato dall'errata corrige in G.U. 25/3/1994, n. 70, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I compensi a vacazione previsti dall'art. 31 della tariffa approvata con legge 23 marzo 1949, n. 144, e successive modificazioni sono stabiliti, per ogni ora o frazione di ora, in ragione di: L. 13.000 per il geometra; L. 9.000 per gli aiutanti di concetto."

9

Il Decreto 7 settembre 1988, n. 407, come modificato dal Decreto 6 dicembre 1993, n. 596, a sua volta modificato dal Decreto 3 settembre 1997, n. 418, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I compensi a vacazione previsti dall'articolo 31 della tariffa approvata con legge 23 marzo 1949, n. 144, e successive modificazioni sono stabiliti, per ogni ora o frazione di ora, in ragione di: L. 43.500 per il geometra; L. 27.000 per gli aiutanti di concetto."

Testo vigente dal 19 dicembre 1997

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 19 dicembre 1997

Confronto con la versione in vigore dal 25 marzo 1994 al 19 dicembre 1997.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il Decreto 7 settembre 1988, n. 407, come modificato dal Decreto 6 dicembre 1993, n. 596, a sua volta modificato dal Decreto 3 settembre 1997, n. 418, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I compensi a vacazione previsti dall'articolo 31 della tariffa approvata con legge 23 marzo 1949, n. 144, e successive modificazioni sono stabiliti, per ogni ora o frazione di ora, in ragione di: L. 43.500 per il geometra; L. 27.000 per gli aiutanti di concetto."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1949-03-02;144~art31 · fonte del testo

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