Alla tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dei geometri, approvata con legge 2 marzo 1949, n. 144, successivamente modificata con legge 4 gennaio 1951, n. 32, sono apportate le seguenti modificazioni: la vacazione di cui all'art. 31 e' fissata in lire 430 all'ora per il geometra e in lire 250 all'ora per gli aiutanti di concetto; la vacazione di cui all'art. 32 e' fissata in lire 800 all'ora per il geometra e in lire 500 all'ora per gli aiutanti di concetto. Le aliquote di maggiorazione di cui al primo comma dell'art. 33, sono fissate in lire 430 per il geometra e in lire 250 per gli aiutanti; quelle del secondo comma dello stesso articolo, in lire 500 per il geometra e lire 325 per gli aiutanti.

Testo vigente dal 29 ottobre 1957

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1957-10-07;974~art1 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari