Alla tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dei geometri, approvata con legge 2 marzo 1949, n. 144, sono apportate le modificazioni seguenti: "La vacazione di cui all'art. 31 e' fissata in lire 170 all'ora per il geometra e lire 100 all'ora per gli aiutanti di concetto. La vacazione di cui all'art. 32 e' fissata in lire 320 all'ora per il geometra e in lire 200 all'ora per gli aiutanti di concetto. Le aliquote di maggiorazione di cui al primo comma dell'art. 33 sono fissate in lire 170 per il geometra e lire 100 per gli aiutanti, quelle del secondo comma dello stesso articolo in lire 200 per il geometra e lire 150 per gli aiutanti. L'aliquota per le opere d'importo fino a lire 10 milioni prevista per la categoria I, lettera D, della tabella H e' fissata in lire 4,10".

Testo vigente dal 8 febbraio 1951

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1951-01-04;32~art1 · fonte del testo

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