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[1]La risoluzione per forza maggiore della convenzione potra' aver luogo nel caso le sorgenti venissero a mancare per oltre la meta' della loro produttivita', e nel caso gli stabilimenti venissero totalmente distrutti, o in misura tale da rendere applicabile lo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 1578 del Codice civile.
[2]Le parti contraenti sono d'accordo nel riservare, in questi casi, al Ministro per le finanze ogni conseguente regolazione dei loro interessi, che dichiarano di accettare come definitiva.
Testo in vigore dal 27 gennaio 1939 al 16 dicembre 2009
