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[1]La concessione dell'esercizio avra' la durata di dodici anni solari, a decorrere dal 1° gennaio 1938-XVI. Essa cessera' di diritto il 31 dicembre 1949, senza che occorrano preliminari avvisi, o disdette amministrative o giudiziarie.
[2]La concessionaria, dopo di avere dal 1° gennaio 1938 usufruito per anni sei della concessione, puo' sottoporre al Regio demanio il suo intendimento di rinunciare alla concessione stessa per il restante periodo. In questo caso la concessionaria deve notificare al Regio demanio apposita motivata richiesta almeno un anno prima del compimento dei predetti sei anni.
[3]Il Regio demanio, esaminate le motivazioni addotte e considerati gli interessi del compendio, puo' dare la sua adesione alla richiesta, senza assumere l'obbligo di corrispondere alla concessionaria, ed a terzi, corrispettivi, indennita', compensi di alcun genere e misura in dipendenza della anticipata scadenza della convenzione.
[4]Questa disposizione e' applicabile anche nel caso che il Regio demanio aderisca all'anticipata scadenza della convenzione per scioglimento della Societa', o per trasformazione, liquidazione, fallimento della medesima.
Testo in vigore dal 27 gennaio 1939 al 16 dicembre 2009
