Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1939
Confronto con la versione in vigore dal 27 gennaio 1939 al 16 dicembre 2009. 652 parole tolte, 23 parole aggiunte in 21 capoversi.
tolto: Repertorio D. P. M. n. 126.
tolto: Convenzione stipulata l'11 marzo 1938-XVI per la concessione dell'esercizio dell'Azienda patrimoniale del demanio dello Stato «Regie terme di Roncegno» (Trento) alla Societa' anonima «Esercizio Regie terme di Roncegno».
tolto: Capitale:L. 100.000 - Durata sino al 31 dicembre 1949.
tolto: VITTORIO EMANUELE, III
tolto: PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
tolto: RE D'ITALIA
tolto: IMPERATORE D'ETIOPIA
tolto: L'anno millenovecentotrentotto (1938) XVI E. F. il giorno 11 del mese di marzo in Roma, in una sala del Ministero delle finanze, e precisamente nell'Ufficio del signor Direttore generale del Demanio pubblico e del Demanio mobiliare, innanzi a me cav. dott. Rosario Terrana di Emanuele, nato a Gela (Caltanissetta) e domiciliato a Roma, nella qualita' di primo segretario nel Ministero delle finanze, delegato a ricevere gli atti in forma pubblica amministrativa della Direzione generale del Demanio pubblico e del Demanio mobiliare, ai sensi dell'art. 95 del regolamento 23 maggio 1924, n. 827, per l'amministrazione del patrimonio e la contabilita' generale dello Stato, si sono personalmente costituiti;
tolto: Da una parte, il signor gr. uff. avv. Nicola Muratore fu Dionisio, nato a Ventimiglia (Imperia) e domiciliato a Roma nella sua qualita' di direttore generale del Demanio pubblico e del Demanio mobiliare, in rappresentanza del Regio demanio dello Stato, all'uopo autorizzato con decreto Ministeriale 3 febbraio 1938-XVI, che qui si allega in originale sotto la lettera A.
tolto: Dall'altra, i signori Froner cav. Giovanni fu Domenico e figlio cav. uff. rag. Alfonso, il primo nato a Merano e l'altro a Roncegno, nella loro qualita' di amministratori della Societa' anonima «Esercizio Regie terme di Roncegno» giusta deliberazione in data 2 dicembre 1937-XVI dell'assemblea generale straordinaria della Societa' stessa, ed a termini dei poteri conferiti agli amministratori predetti dagli articoli 16, 17, 18 e 19 dello statuto sociale.
tolto: Le costituite parti, della cui identita' personale io funzionario rogante sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto senza l'assistenza dei testimoni, ai quali di comune accordo intendono rinunciare.
tolto: Premesso:
tolto: che col R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1180, convertito con modificazioni nella legge 1° aprile 1935, n. 539, venne disposta la demanializzazione dell'Azienda, termale di Roncegno;
tolto: che l'art. 3 del detto provvedimento facoltizza l'Amministrazione ad affidare l'esercizio dell'Azienda all'industria privata, sotto la vigilanza e il diretto controllo del Regio demanio;
tolto: che lo Stato ha provveduto all'esercizio dell'Azienda, ferme restando le possibilita' che discendono dal 1° comma del successivo art. 5, affidando l'esercizio stesso alla comparente Societa' anonima «Esercizio Regie terme di Roncegno» come da convenzione 2 luglio 1935, approvata con decreto Ministeriale 13 luglio 1935, registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 1935;
tolto: che per alcune disposizioni, anche di carattere organico, della convenzione si dovette tener conto che trattavasi di un primo esperimento di concessione d'esercizio di un compendio che richiedeva le sistemazioni che conseguono normalmente alle demanializzazioni del genere, per cui la durata della concessione venne limitata a tre anni con scadenza al 31 dicembre 1937;
tolto: che occorre tradurre in formale atto le intercorse intese fra le dette costituite parti per il rinnovo della convenzione per un periodo di anni dodici, a decorrere dal 1° gennaio 1938-XVI.
tolto: Le parti medesime, anche allo scopo del raggiungimento delle finalita' di pubblico interesse del compendio termale demaniale di Roncegno, addivengono alla seguente stipulazione:
tolto: Art. 1.
tolto: Il Regio demanio concede alla Societa' indicata nelle premesse, che accetta senza condizioni e riserve, l'esercizio dell'Azienda patrimoniale demaniale delle Regie terme di Roncegno nella sua attuale entita' unitaria ed organica, e cosi' come presentemente essa risulta nel suo stato di fatto e di diritto.
tolto: L'Azienda si intende costituita di tutti i beni immobili e mobili, comprese le fonti e le sorgenti, pertinenti e connessi al servizio ed all'esercizio della medesima, e ad essa destinati dallo Stato, con tutti gli oneri ed i pesi inerenti e le servitu' attive e passive tanto apparenti quanto non apparenti, con i relativi avviamenti industriali e commerciali delle diverse attivita' incluse nel compendio.aggiunto: Convenzione-art. 1 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1939-01-05;17~art1 · fonte del testo
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