Art. 8 (Convenzione per i Servizi marittimi sovvenzionati del gruppo F (Trieste))
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[1]Le navi allo scadere della Convenzione.
[2]Alla scadenza del presente contratto lo Stato avra' la facolta' di rilevare o far rilevare al nuovo od ai nuovi concessionari delle linee sovvenzionate, ed in tal caso la Societa' avra' l'obbligo di cedere, tutte o in parte le navi adibite alle linee contemplate nella annessa tabella (allegato 1).
[3]Il prezzo del rilievo sara' determinato da un collegio peritale con le funzioni di arbitro inappellabile composto di cinque membri, dei quali due saranno nominati da ciascuna delle due parti interessate, ed il quinto, ove non fosse scelto di accordo fra le parti, sara' nominato dal Presidente del Tribunale di Roma.
Testo in vigore dal 11 luglio 1939 al 16 dicembre 2009
