Convenzione per i Servizi marittimi sovvenzionati del gruppo F (Trieste)-art. 7 ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9))

Testo vigente dal 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 11 luglio 1939 al 16 dicembre 2009. 460 parole tolte, 32 parole aggiunte in 11 capoversi.

tolto: Navi nuove.

tolto: La Societa' si obbliga a costruire:

tolto: a) entro il primo triennio di esercizio due navi della stazza lorda unitaria minima di 400 tonnellate da adibire alla linea 5 di cui all'allegato 1;

tolto: b) entro il secondo triennio di esercizio una nave della stazza lorda minima di 200 tonnellate da adibire alle linee 1 e 4 di cui all'allegato 1;

tolto: c) entro il terzo triennio di esercizio una nave della stazza lorda minima di 250 tonnellate da adibire alle linee 2 e 3 di cui all'allegato 1;

tolto: d) entro il quarto triennio di esercizio, una nave della stazza lorda minima di 250 tonnellate da adibire alla linea 4 di cui all'allegato 1.

tolto: I piani delle navi e gli altri dati ad esse relativi di cui alla lettera a) dovranno essere presentati al Ministero delle comunicazioni al momento della stipulazione della presente convenzione; i piani delle navi di cui alle lettere b), c) e d) e gli altri dati ad esse relativi dovranno essere presentati al Ministero per l'approvazione suddetta rispettivamente entro il 30 giugno 1940 per la nave di cui alla lettera b), entro il 30 giugno 1943 per la nave di cui alla lettera c), ed entro il 30 giugno 1946 per la nave di cui alla lettera d).

tolto: Per il periodo successivo di durata della convenzione il Ministero delle comunicazioni si riserva di stabilire, sentita la Societa' ed in relazione alle esigenze delle linee nonche' all'eta' delle navi in servizio, se e quali altre nuove costruzioni dovranno essere eseguite, nonche' i termini relativi. Nel caso di inadempimento di tali termini saranno applicabili le disposizioni dell'articolo 37 del capitolato.

Mostra gli altri 3 capoversi cambiati

tolto: In attesa dell'entrata in servizio delle navi la Societa' potra' far navigare materiale usato, purche' riconosciuto idoneo da; Ministero delle comunicazioni, salvo l'applicazione dell'articolo 7 del capitolato, nel caso che il materiale suddetto, pur essendo stato riconosciuto idoneo dal Ministero, non risponda completamente alle caratteristiche di ciascuna linea in relazione al periodo di tempo in cui il materiale stesso viene usato, ed alle prescrizioni indicate nella tabella allegato 1 della presente convenzione.

tolto: E' altresi' consentito alla Societa' di mantenere in servizio le navi Monfalcone, San Giorgio e San Giusto alle condizioni stabilite dal Ministero delle comunicazioni in base alle disposizioni dell'articolo 13 del capitolato.

tolto: Restano peraltro fermi i termini e le condizioni fissato dal Ministero delle comunicazioni durante la validita' della convenzione stipulata con la Societa' di navigazione a Istria Trieste» il 23 novembre 1925 approvata con decreto interministeriale 30 novembre stesso anno registrato alla Carte dei conti addi' 17 dicembre 1925 per il mantenimento in servizio delle navi Istria, Nesazio - fino e non oltre il 31 dicembre 1940 - Grado fino e non oltre il 31 dicembre 1943 - e San Marco, fino e non oltre il 31 dicembre 1946.aggiunto: Convenzione per i Servizi marittimi sovvenzionati del gruppo F (Trieste)-art. 7 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1939-06-16;949~convenzione-per-i-servizi-marittimi-sovvenzionati-del-gruppo-art7 · fonte del testo

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