Art. 9 (Convenzione per i Servizi marittimi sovvenzionati del gruppo F (Trieste))
Convenzione per i Servizi marittimi sovvenzionati del gruppo F (Trieste)-art. 9 ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9))
Confronto con la versione in vigore dal 11 luglio 1939 al 16 dicembre 2009. 228 parole tolte, 32 parole aggiunte in 8 capoversi.
tolto: Noleggio delle navi.
tolto: Il Ministero delle comunicazioni avra' il diritto di noleggiare per i servizi straordinari dello Stato i piroscafi delle Societa' completamente armati. In questo caso, sara' corrisposto alla Societa' un compenso risultante dai seguenti elementi, per tutta la durata effettiva del noleggio:
tolto: 1°) il sei per cento per interesse sul valore attuale della nave;
tolto: 2°) l'undici per cento annuo sul valore iniziale della nave per le quote di ammortamento, manutenzione e riparazioni ordinarie, spese di amministrazione e fondo grandi riparazioni;
tolto: 3°) il rimborso delle spese vive, quali: il consumo del combustibile e delle materie grasse, paghe, panatiche ed accessori dell'equipaggio, spese portuali ed assicurazione.
tolto: Il materiale dovra' essere restituito nelle condizioni in cui fu consegnato salvo il normale deperimento.
tolto: Agli effetti del presente articolo il valore iniziale e' ragguagliato al costo di costruzione, al momento del noleggio, di una nave identica, aumentato del valore, allo stesso momento, delle dotazioni e corredi di cui la nave da noleggiarsi risulta provvista; il valore attuale e' quello iniziale ridotto del quattro per cento per ogni anno o frazione di anno di eta' della nave fino ad un minimo del venticinque per cento del valore iniziale.
tolto: Il valore iniziale sara' determinato d'accordo tra il Ministero delle comunicazioni e la Societa', ed in mancanza di accordo dal Ministero per le comunicazioni in via definitiva, sentito il Consiglio superiore della marina mercantile.aggiunto: Convenzione per i Servizi marittimi sovvenzionati del gruppo F (Trieste)-art. 9 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
Si avvia solo se lo chiedi.
urn:nir:stato:legge:1939-06-16;949~convenzione-per-i-servizi-marittimi-sovvenzionati-del-gruppo-art9 · fonte del testo
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