Art. 6 (Convenzione per i Servizi marittimi sovvenzionati del gruppo F (Trieste))
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[1]Sede legale.
[2]La Societa' avra' la sede e la Direzione generale a Trieste.
[3]Dovra' avere altresi' una rappresentanza a Roma che sara' considerata come domicilio speciale della Societa' per tutti gli effetti della presente Convenzione.
Testo in vigore dal 11 luglio 1939 al 16 dicembre 2009
