Art. 5 (Convenzione per i Servizi marittimi sovvenzionati del gruppo F (Trieste))
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[1]Amministrazione della Societa' - Capitale sociale.
[2]Le azioni rappresentanti il capitale sociale dovranno essere per non meno del 60 per cento del capitale stesso, possedute da cittadini italiani o da enti riconosciuti italiane il Ministero delle comunicazioni potra' in ogni tempo richiedere che tutte le azioni costituenti il predetto 60 per cento siano nominative. Tale percentuale dovra' essere mantenuta in ogni successivo eventuale aumento di capitale.
[3]Il Consiglio di amministrazione, il Collegio sindacale la Direzione della Societa' dovranno in ogni tempo essere composti di cittadini italiani.
[4]Le disposizioni di cui ai comma 1° e 2° del presente articolo devono essere inserite nello statuto della Societa' e' costituiscono condizioni essenziali della concessione. Mancando tali condizioni, o venendo comunque modificate senza il consenso del Ministero, la concessione sara' dichiarata decaduta con decreto Ministeriale non soggetto ad alcun gravame, salvo il ricorso di legittimita' a norma degli arti coli 16 e 26 del Regio decreto 1054 del 26 giugno 1924, approvante il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato.
Testo in vigore dal 11 luglio 1939 al 16 dicembre 2009
