Art. 20 (Convenzione per i Servizi marittimi sovvenzionati del gruppo F (Trieste))
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[1]Sovvenzione per linea.
[2]Con decreto del Ministro per le comunicazioni la sovvenzione complessiva stabilita dall'articolo 2 della presente convenzione sara' ripartita fra le singole linee indicate nella annessa tabella.
Testo in vigore dal 11 luglio 1939 al 16 dicembre 2009
