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[1]Le navi sia di nuova costruzione che acquistate devono essere riconosciute idonee al servizio della linea o delle linee cui sono destinate.
[2]A tal uopo, prima che una nave sia messa in servizio, una commissione nominata dal Ministero delle comunicazioni procedera':
- a)ad una visita generale della nave di cui all'articolo 10;
- b)ad una prova in mare di cui all'articolo 11.
Testo in vigore dal 11 luglio 1939 al 16 dicembre 2009
