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[1]In corrispettivo degli obblighi risultanti dalla presente convenzione il Ministero delle comunicazioni corrispondera' alta Regia Azienda la sovvenzione annua di lire duecentomila (lire 200.000).
[2]La sovvenzione verra' corrisposta a rate mensili posticipate ed in misura non superiore ai diciannove ventesimi, il pagamento del saldo avra' luogo dopo ultimato il controlla sulla esecuzione dei viaggi.
Testo in vigore dal 23 giugno 1939 al 16 dicembre 2009
