Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 giugno 1939 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Per ogni viaggio omesso la Regia Azienda incorrera' nella perdita della relativa sovvenzione. Se l'omissione avviene senza causa di forza maggiore la Regia Azienda incorrera', inoltre, in una multa di lire cento. (L. 100).
[2]La mancanza di navi non costituisce caso di forza maggiore. Quando il viaggio venga eseguito soltanto in parte per causa di forza maggiore sara' ritenuta la sovvenzione per la percorrenza non eseguita. Quando invece l'esecuzione parziale del viaggio sia avvenuta senza causa di forza maggiore, oltre alla ritenuta della sovvenzione corrispondente alla parte di viaggio omessa sara' applicata una multa proporzionale a quella stabilita per la omissione di viaggio.
[3]Le ritenute e le multe sono applicate dal Ministero delle comunicazioni il quale delibera dopo aver sentito le giustificazioni della Regia Azienda. Contro le deliberazioni dei Ministero non e' ammessa azione di qualsiasi specie da parte della Regia Azienda.
[4]L'ammontare delle ritenute e delle multe sara' prelevate dalla sovvenzione.
[5]Nel caso di non regolare esecuzione del servizio per ripetute interruzioni, sospensioni od abbandono, il Ministro per le comunicazioni potra' revocare la concessione.
Testo in vigore dal 23 giugno 1939 al 16 dicembre 2009
