Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 giugno 1939 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Le navi da assegnarsi alla linea devono essere iscritte alla prima classe del «Registro italiano navale ed aeronautico» e devono mantenere tale classificazione per tutta la durata della presente convenzione.
[2]Esse devono essere in numero sufficiente per provvedere in ogni momento alla regolare ed esatta esecuzione del servizio, ed essere di tipo e di stazza lorda rispondenti, a giudizio insindacabile del Ministro per le comunicazioni, alle necessita' del traffico della linea.
[3]Salvo speciale autorizzazione del Ministro per le corporazioni, le navi stesse devono essere di assoluta proprieta' della Regia Azienda.
Testo in vigore dal 23 giugno 1939 al 16 dicembre 2009
