Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 luglio 1930 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Scioglimento del contratto per forza maggiore.
[2]Nel caso che per forza maggiore le sorgenti delle quattro grotte venissero a mancare o le dette grotte e gli annessi stabilimenti venissero in tutto od anche in parte distrutti, cosi' da rendere applicabile lo scioglimento del contratto, a termine dell'art. 1578 del Codice civile, la Societa' concessionaria dovra' rilasciare nella piena disponibilita' del Regio demanio tutto quanto rimane delle grotte, terreni, costruzioni ed accessori compresi nella concessione.
Testo in vigore dal 16 luglio 1930 al 16 dicembre 2009
