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[1]Effetti della rescissione della convenzione.
[2]La rescissione della convenzione a termini del precedente articolo importera' in pieno il diritto del Regio demanio di incamerare la cauzione di cui all'art. 24 a titolo di penalita' e di risarcimento del danno derivante dal fatto della rescissione, senza pregiudizio di ogni altra azione, ragione e diritto.
[3]Inoltre la Societa' concessionaria avra' l'obbligo di rilasciare subito nella piena disponibilita' del Regio demanio, proprietario, le grotte insieme a tutte le costruzioni, le forniture e gli acquisti eseguiti in dipendenza sia della presente che delle precedenti convenzioni.
[4]Il Regio demanio sara' tenuto unicamente a corrispondere alla Societa' concessionaria un compenso equivalente, senza computo di interessi, alla terza parte dell'importo effettivo dei lavori, delle forniture degli acquisti.
Testo in vigore dal 16 luglio 1930 al 16 dicembre 2009
