Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1930
Confronto con la versione in vigore dal 16 luglio 1930 al 16 dicembre 2009. 249 parole tolte, 23 parole aggiunte in 9 capoversi.
tolto: Inadempienze o violazioni della Societa' concessionaria.
tolto: Qualora la Societa' concessionaria non adempisse o violasse qualcuna delle assunte obbligazioni, il Regio demanio avra' facolta' di procedere, a rischio e pericolo e in luogo e per conto della Societa' concessionaria medesima, alle misure necessarie per assicurare la esecuzione del contratto ed il regolare esercizio degli stabilimenti, mettendo contemporaneamente in mora la Societa' concessionaria, ove ritenga cio' necessario o conveniente, affinche', entro un congruo termine, che sara' dal Regio demanio stabilito caso per caso, abbia a soddisfare agli obblighi contrattuali assunti, e a corrispondere gli eventuali risarcimenti.
tolto: Scorso il prefisso termine senza che la Societa' concessionaria abbia ottemperato alla fattale ingiunzione, il Regio demanio applichera' senz'altro alla ditta una penalita' non minore diL. 1000 ne' maggiore di L. 5000, oltre il risarcimento dei danni.
tolto: Qualora, cio' malgrado, la Societa' concessionaria persista nella inosservanza e nella resistenza contestatale, come anche nei casi in cui la Societa' stessa:
tolto: 1° non soddisfi al pagamento dei corrispettivi nel termine stabilito;
tolto: 2° non provveda all'esercizio della concessione oppure interrompa o sospenda per non meno di un mese durante la stagione balneare l'esercizio stesso senza giustificato motivo;
tolto: 3° eserciti altri stabilimenti congeneri in concorrenza contravvenendo all'art. 12;
tolto: 4° non presenti al Regio demanio i relativi bilanci annuali;
tolto: il Regio demanio, subito dopo trascorso il periodo di costituzione in mora, potra' dichiarare senz'altro rescisso il contratto, salva alla Societa' concessionaria la facolta' di ricorrere entro il termine di tre mesi al giudizio arbitrale, di cui al precedente articolo.aggiunto: Convenzione-art. 26 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1930-06-12;883~art26 · fonte del testo
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