Art. 16
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[1]Divieto di subconcessione o di cessione - Divieto di esercizi concorrenti.
[2]E' vietato alla concessionaria di subconcedere in tutto od in parte, o di cedere in qualunque modo a terzi, l'esercizio totale o parziale dei beni immobili e mobili concessi in gestione senza previo consenso scritto del Regio demanio sotto pena della revoca della concessione. Tuttavia per l'esercizio degli alberghi e' ammesso il principio, che esso possa essere affidato a terzi, sempre pero' col gradimento del Regio demanio e con le debite garanzie. La concessionaria non potra', inoltre, esercitare, ne' direttamente, ne' indirettamente, sia in nome proprio, sia per interposta persona, altre aziende concorrenti.
Testo in vigore dal 31 agosto 1932 al 16 dicembre 2009
