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[1]I sanitari iscritti alla Cassa di previdenza che dopo 10 anni di servizio utile siano assunti alle dipendenze di Casse di assistenza, di Casse mutue di malattia o di altre Istituzioni assistenziali costituite per le categorie inquadrate nelle Associazioni sindacali riconosciute a norma delle leggi sulla disciplina dei rapporti collettivi di lavoro, anche se l'assunzione sia fatta a tempo determinato od a titolo di supplenza, hanno la facolta' di rimanere iscritti o di essere reiscritti alla Cassa durante tale servizio, corrispondendo i contributi ordinari e straordinari personali e dell'Ente.

[2]La domanda di iscrizione facoltativa deve essere presentata alla Prefettura od alla Cassa di previdenza nel termine perentorio di un anno dalla data di assunzione in servizio presso le Istituzioni predette, ovvero dalla data di pubblicazione del presente Ordinamento se l'assunzione abbia avuto luogo anteriormente. In quest'ultimo caso la reiscrizione puo' retrodatarsi alla data di assunzione presso le Istituzioni predette, anche se questa sia avvenuta da oltre un anno.

[3]Decadono dall'iscrizione di cui al comma precedente i sanitari che entro il 31 marzo di ciascun anno non abbiano effettuato il totale versamento dei contributi dell'anno precedente.

Testo in vigore dal 31 luglio 1939 al 18 giugno 1952

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