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[1]1. Le spese derivanti dalle prestazioni ai famigliari in conformita' all'art. 8-a) della Convenzione, vengono rimborsate secondo importi globali. Gli istituti assicuratori dei due Stati pagano per ogni mese dell'anno di occupazione un importo di:
[2]RM 0,65 oppure L. 5 per i lavoratori soggetti alla assicurazione occupati in aziende agricole;
[3]RM 1,08 oppure L. 8,25 per i lavoratori soggetti all'assicurazione occupati nelle aziende industriali o di altra natura.
[4]L'importo globale deve essere pagato soltanto quando l'assicurato e' stato occupato nel mese dell'anno, almeno per 15 giorni in una occupazione soggetta, ad assicurazione.
[5]2. Qualora il rapporto fra le valute dovesse variare in misura maggiore del 5% rispetto a quello in atto al momento della conclusione del presente accordo, anche gli importi globali suddetti vengono correlativamente modificati.
[6]3. La Suprema autorita' amministrativa di ciascuno Stato puo' emanare disposizioni circa la raccolta e la ripartizione degli importi globali suddetti.
Testo in vigore dal 15 gennaio 1942 al 9 maggio 2025
