Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
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2 versioni dal 1942
Confronto con la versione in vigore dal 15 gennaio 1942 al 9 maggio 2025. 164 parole tolte, 12 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: 1. L'istituto competente ai sensi dell'art. 1 deve sottoporre gli assicurati, che in seguito a malattia siano inabili al lavoro, ad un'adeguata sorveglianza medica e far compiere i successivi controlli dal medico fiduciario, secondo le norme in vigore per l'istituto stesso.
tolto: Per le prestazioni da corrispondersi in base all'art. 7 comma 1 della Convenzione, la visita di controllo deve essere compiuta nei termini indicati nella richiesta dell'istituto debitore. In caso di prestazioni corrisposte in base all'art. 7, comma 2 della Convenzione, la visita di controllo deve compiersi per la prima volta al piu' tardi entro le due settimane dopo l'inizio della inabilita' al lavoro ed in seguito almeno ogni quattro settimane, salvo che l'istituto assicuratore debitore stabilisca altrimenti. L'esito della visita di controllo deve essere comunicato immediatamente all'istituto debitore.
tolto: 2. Le prescrizioni dei medici, odontoiatri, dentisti circa le medicine e piccoli apparecchi necessari, devono venir controllate dall'istituto assicuratore competente, in conformita' all'art. 1, secondo le norme per esso in vigore, e - se necessario - contestate.aggiunto: Accordo-art. 3 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1941-11-20;1485~art3 · fonte del testo
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