Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
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2 versioni dal 1942
Confronto con la versione in vigore dal 15 gennaio 1942 al 9 maggio 2025. 133 parole tolte, 11 parole aggiunte in 6 capoversi.
Accordo tolto: sulla applicazione della assicurazione di malattia in base alla Convenzione italo-tedesca sulle assicurazioni sociali.
tolto: In base agli articoli 8, 8-a e 9 della Convenzione fra il Regno d'Italia e il Reich germanico sulle assicurazioni sociali del 20 giugno 1939, modificata in base all'Accordo 31 marzo 1941-XIX il Ministro per le corporazioni e il Ministro del lavoro del Reich hanno contordato quanto segue:
tolto: Art. 1.
tolto: Agli effetti della corresponsione delle prestazioni per conto di un Istituto assicuratore dell'altro Stato (articoli 8 e 8-a della Convenzione) sono competenti:
tolto: nel Regno d'Italia, gli istituti della assicurazione di malattia per gli operai e gli impiegati dell'industria, dell'agricoltura, del commercio e del credito ed assicurazione;
tolto: nel Reich germanico, le Casse di malattia locali e, ove queste non esistano, le Casse di malattia per l'agricoltura.aggiunto: -art. 1 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1941-11-20;1485~art1 · fonte del testo
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