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[1]1. L'istituto competente ai sensi dell'art. 1 deve sottoporre gli assicurati, che in seguito a malattia siano inabili al lavoro, ad un'adeguata sorveglianza medica e far compiere i successivi controlli dal medico fiduciario, secondo le norme in vigore per l'istituto stesso.
[2]Per le prestazioni da corrispondersi in base all'art. 7 comma 1 della Convenzione, la visita di controllo deve essere compiuta nei termini indicati nella richiesta dell'istituto debitore. In caso di prestazioni corrisposte in base all'art. 7, comma 2 della Convenzione, la visita di controllo deve compiersi per la prima volta al piu' tardi entro le due settimane dopo l'inizio della inabilita' al lavoro ed in seguito almeno ogni quattro settimane, salvo che l'istituto assicuratore debitore stabilisca altrimenti. L'esito della visita di controllo deve essere comunicato immediatamente all'istituto debitore.
[3]2. Le prescrizioni dei medici, odontoiatri, dentisti circa le medicine e piccoli apparecchi necessari, devono venir controllate dall'istituto assicuratore competente, in conformita' all'art. 1, secondo le norme per esso in vigore, e - se necessario - contestate.
Testo in vigore dal 15 gennaio 1942 al 9 maggio 2025
