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[1]1. - Il Consiglio di amministrazione e' costituito da diciotto membri, e cioe':
- a)da otto membri nominati dai Governi degli Stati contraenti, in ragione di due per ogni Stato;
- b)da dieci membri eletti dall'Assemblea generale della Compagnia fra cittadini degli Stati contraenti, dei quali uno, gradito dal rispettivo Governo, per ogni Stato che contribuisca nelle spese di amministrazione della Compagnia almeno per un decimo.
[2]2. - Inoltre, in rappresentanza degli interessi degli obbligazionisti, fanno parte del Consiglio di amministrazione, ma solo con voto consultivo, anche i tre membri del Comitato degli obbligazionisti (art. 14). Di massima essi prenderanno parte alle sedute del Consiglio di amministrazione quando si discutano questioni che interessino gli obbligazionisti.
[3]3. - I membri del Consiglio di amministrazione menzionati nell'alinea 1 a) e nell'alinea 2 durano in carica fino al giorno in cui perviene alla Compagnia la loro revoca.
[4]4. - Le decisioni del Consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza assoluta.
[5]5. - Salvo che per le questioni concernenti il patrimonio privato della Compagnia, non puo' essere presa alcuna decisione valida qualora votino contro cinque dei membri del Consiglio di amministrazione nominati dagli Stati, oppure cinque dei membri del Consiglio eletti dall'Assemblea generale.
Testo in vigore dal 25 febbraio 1943 al 9 maggio 2025
