Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 febbraio 1943 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →
[1]1. - L'esercizio di tutti i diritti e l'adempimento di tutti gli impegni della Compagnia, che si riferiscono alle linee od al loro esercizio e che risalgono ad una epoca anteriore al 1° gennaio 1942, spettano esclusivamente allo Stato nel cui territorio si trovano le linee.
[2]2. - Gli accordi riguardanti gl'interessi sul capitale investito nelle linee di pedaggio e nelle stazioni comuni cessano di aver vigore.
[3]3. - E' confermato il lodo arbitrale emesso a Lugano il 28 maggio 1938 sulla questione delle obbligazioni al 4 %, serie E, emesse in marchi: i portatori di questi titoli (obbligazioni e cedole) non possono far valere altri diritti, tranne quelli che scaturiscono da questo lodo arbitrale.
[4]4. - Le disposizioni del Protocollo firmato a Roma il 7 luglio, 1934, riguardante i libri ferroviari della Compagnia, e l'esecuzione delle relative disposizioni del cessato Accordo di Roma, non saranno messe in vigore.
Testo in vigore dal 25 febbraio 1943 al 9 maggio 2025
