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[1]1. - I diritti derivanti dalle obbligazioni della Compagnia sorteggiate ma non rimborsate sono prescritti dopo venti anni.
[2]2. - Per le cedole il termine di prescrizione e' di cinque anni.
[3]3. - Un quarto degli importi, che il Comitato degli obbligazionisti (art. 14) non e' tenuto piu' a pagare per effetto della prescrizione dei diritti derivanti dalle obbligazioni e dalle cedole, devono essere versati agli Stati contraenti in base alla chiave di ripartizione del presente Accordo (art. 9, alinea 2). Dopo il 1968 tale obbligo incombe all'incaricato della gestione del fondo delle obbligazioni.
Testo in vigore dal 25 febbraio 1943 al 9 maggio 2025
