Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 febbraio 1943 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →

[1]1. - I diritti derivanti dalle obbligazioni della Compagnia sorteggiate ma non rimborsate sono prescritti dopo venti anni.

[2]2. - Per le cedole il termine di prescrizione e' di cinque anni.

[3]3. - Un quarto degli importi, che il Comitato degli obbligazionisti (art. 14) non e' tenuto piu' a pagare per effetto della prescrizione dei diritti derivanti dalle obbligazioni e dalle cedole, devono essere versati agli Stati contraenti in base alla chiave di ripartizione del presente Accordo (art. 9, alinea 2). Dopo il 1968 tale obbligo incombe all'incaricato della gestione del fondo delle obbligazioni.

Testo in vigore dal 25 febbraio 1943 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1942-12-24;1818~accordo-art18 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari