L'iniziativa delle leggi e dei regolamenti appartiene alla Giunta, a ciascun membro del Consiglio, a ciascun Consiglio provinciale, ai Consigli comunali in numero non inferiore a cinque o anche in numero di uno o piu' purche' con popolazione complessiva di almeno 10.000 abitanti che deliberino la proposta a maggioranza di due terzi dei Consiglieri assegnati a ciascun Consiglio comunale o provinciale. Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi e dei regolamenti regionali mediante la proposta, da parte di almeno 3.000 elettori, di un progetto redatto in articoli. Con leggi regionali sono stabilite le modalita' per lo esercizio del diritto d'iniziativa da parte dei cittadini, dei Consigli comunali e dei Consigli provinciali.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;344~art59 · fonte del testo

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