[1]Referendum abrogativo di leggi e regolamenti regionali

[2]E' indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione totale o parziale di una legge o di un regolamento regionale quando lo richiedono trentamila elettori della Regione o tre Consigli provinciali ovvero quindici Consigli comunali o almeno dieci Consigli comunali che rappresentino un decimo della popolazione della Regione. La proposta soggetta a referendum e' approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli elettori della Regione e se e' raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. In caso di approvazione della proposta, le norme sottoposte a referendum perdono efficacia a partire dal sessantesimo giorno successivo alla proclamazione dei risultati. Le ulteriori modalita' di attuazione del referendum sono stabilite dalla legge regionale.

Testo vigente dal 16 luglio 1985

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Che cosa è cambiato dal 16 luglio 1985

Confronto con la versione in vigore dal 14 giugno 1971 al 14 giugno 1971. 89 parole tolte, 116 parole aggiunte in 2 capoversi.

tolto: Enti locali e partecipazioneaggiunto: Referendum abrogativo di leggi e regolamenti regionali

tolto: La Regione consulta i Comuni, le Province e gli enti comprensoriali sulle principali questioni di rilievo generale e sui problemi di loro specifico interesse. La Regione consulta periodicamente i Comuni, le Province, gli enti comprensoriali e gli enti locali delegati a norma dell'articolo 57 sui problemi che attengono alla attivita' della Regione. I Comuni e le Province possono rivolgere interrogazioni al Consiglio regionale. L'Ufficio di presidenza provvede alla risposta entro i termini previsti dal Regolamento, acquisiti i pareri della Giunta e della competente commissione consiliareaggiunto: E' indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione totale o parziale di una legge o di un regolamento regionale quando lo richiedono trentamila elettori della Regione o tre Consigli provinciali ovvero quindici Consigli comunali o almeno dieci Consigli comunali che rappresentino un decimo della popolazione della Regione. La proposta soggetta a referendum e' approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli elettori della Regione e se e' raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. In caso di approvazione della proposta, le norme sottoposte a referendum perdono efficacia a partire dal sessantesimo giorno successivo alla proclamazione dei risultati. Le ulteriori modalita' di attuazione del referendum sono stabilite dalla legge regionale.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1971-05-22;343~art73 · fonte del testo

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