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Costituzionale
Approvazione
Legge 22 maggio 1971, n. 343
Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della Regione Toscana
- Aggiornato al
- 16 luglio 1985
- Articoli
- 82
- Versioni storiche
- 88
- Art. 1ALLEGATO Art. 1. La Regione toscana La Toscana e' Regione autonoma nell'unita' della…
- Art. 2Territorio, capoluogo, stemma La Regione comprende i territori delle province di Arezzo…
- Art. 3Principi generali La Regione toscana fonda la propria azione sui principi di liberta', di…
- Art. 4' principali La Regione, nell'esercizio delle funzioni e dei poteri conferiti dalla…
- Art. 5Programmazione economica La Regione, allo scopo di indirizzare e coordinare la attivita'…
- Art. 6Entrata in funzione dei Consiglieri I Consiglieri regionali entrano nell'esercizio delle…
- Art. 7Prima riunione del Consiglio Il Consiglio tiene la sua prima seduta su convocazione del…
- Art. 8Ufficio di Presidenza L'Ufficio di presidenza e' composto dal Presidente, da due vice…
- Art. 9Autonomia del Consiglio Il Consiglio ha piena autonomia organizzativa e funzionale e…
- Art. 10Prerogative e diritti dei Consiglieri I Consiglieri regionali rappresentano l'intera…
- Art. 11Indennita' Ai Consiglieri e' attribuita con legge regionale, oltre al rimborso delle…
- Art. 12Gruppi consiliari I Consiglieri si organizzano in gruppi, formati da uno o piu'…
- Art. 13Convocazione del Consiglio Il Consiglio regionale si riunisce di diritto il primo giorno…
- Art. 14Ordine dei lavori Al fine di programmare i lavori del Consiglio e delle Commissioni il…
- Art. 15Validita' delle deliberazioni Il Consiglio regionale delibera validamente con la…
- Art. 16Modalita' delle votazioni Il Consiglio e le Commissioni votano a scrutinio palese. Salvi…
- Art. 17Pubblicita' delle riunioni Le riunioni del Consiglio sono pubbliche, eccettuati i casi…
- Art. 18Commissioni consiliari Il Consiglio regionale istituisce Commissioni permanenti o…
- Art. 19Poteri delle Commissioni Le Commissioni, per le materie di loro competenza, esercitano le…
- Art. 20Uffici del Consiglio Il Consiglio dispone di propri uffici per garantire ai suoi organi…
- Art. 21Funzioni del Consiglio Il Consiglio esprime l'indirizzo politico e amministrativo della…
- Art. 22Divieto di delega e di decretazione d'urgenza Non possono essere esercitate dalla Giunta…
- Art. 23Iniziativa L'iniziativa delle leggi, dei regolamenti e degli atti amministrativi di…
- Art. 24Esame preliminare delle proposte di legge o di regolamento Le proposte di legge o di…
- Art. 25Approvazione delle leggi o dei regolamenti Il Consiglio, dopo la discussione sui criteri…
- Art. 26Controllo sulle leggi Le leggi regionali sono comunicate al Commissario del Governo, per…
- Art. 27Promulgazione delle leggi Le leggi regionali sono promulgate entro dieci giorni…
- Art. 28Pubblicazioni delle leggi Le leggi regionali sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale…
- Art. 29Promulgazione e pubblicazione dei regolamenti I regolamenti sono promulgati entro dieci…
- Art. 30Annullamento o abrogazione di leggi regionali Nel caso in cui una legge della Regione…
- Art. 31Riassunzione di precedenti proposte Il Consiglio puo' decidere di riassumere, nelle forme…
- Art. 32Procedimento degli atti amministrativi Il procedimento di formazione degli atti…
- Art. 33Riesame degli atti amministrativi Il Consiglio delibera, a maggioranza semplice, sugli…
- Art. 34Inchieste Il Consiglio puo' disporre inchieste su materie che interessino la Regione…
- Art. 35Richiesta di referendum Il Consiglio, a maggioranza dei Consiglieri assegnati alla…
- Art. 36Numero dei componenti la Giunta La giunta e' composta dal presidente e da un numero di…
- Art. 37Elezione del Presidente e della Giunta Il Consiglio e' convocato entro quindici giorni…
- Art. 38Permanenza in carica della Giunta La Giunta e il suo Presidente rimangono in carica fino…
- Art. 39Revoca della Giunta e del suo Presidente La Giunta e il suo Presidente possono essere…
- Art. 40Dimissioni della Giunta, del suo Presidente o di componenti la Giunta Le dimissioni della…
- Art. 41Decadenza della Giunta Le dimissioni, la decadenza o la morte del Presidente della Giunta…
- Art. 42Sostituzione della Giunta In caso di revoca, di dimissioni o di decadenza della Giunta…
- Art. 43Integrazione della composizione della Giunta Salvo il caso previsto dall'articolo 41…
- Art. 44Funzionamento della Giunta La Giunta delibera validamente con l'intervento della…
- Art. 45Organizzazione interna della Giunta Le attivita' conseguenti alle competenze della Giunta…
- Art. 46Funzioni della Giunta La Giunta e' l'organo esecutivo della Regione ed esercita le…
- Art. 47Funzioni del Presidente della Giunta Il Presidente della Giunta: a) rappresenta la…
- Art. 48Programma regionale di sviluppo economico La legge regionale determina gli strumenti…
- Art. 49Piano pluriennale di spesa della Regione La legge regionale stabilisce i criteri e le…
- Art. 50Approvazione del programma e dei piani Il Regolamento del Consiglio stabilisce procedure…
- Art. 51Organismi di ricerca per la programmazione La Regione puo' istituire organismi o…
- Art. 52Ordinamento contabile La legge regionale, nei limiti dell'articolo 119 della…
- Art. 53Bilanci regionali Al bilancio preventivo e' allegata una relazione sulla situazione…
- Art. 54Commissione di controllo Il Consiglio istituisce una Commissione permanente di controllo…
- Art. 55Demanio e patrimonio La Regione ha un proprio demanio e patrimonio secondo le modalita'…
- Art. 56Tributi regionali La Regione istituisce e regola con legge i tributi propri ad essa…
- Art. 57Organizzazione delle funzioni regionali La Regione riconosce nei Comuni e nelle Province…
- Art. 58Enti dipendenti dalla Regione Gli enti e le aziende regionali sono istituiti con legge…
- Art. 59Societa' a partecipazione regionale Spetta al Consiglio deliberare sulla costituzione…
- Art. 60Procedimento amministrativo Salva la prescrizione dell'articolo 32, la legge regionale…
- Art. 61Difensore civico Con legge regionale e' istituito l'ufficio del difensore civico che…
- Art. 62Il personale regionale Il personale della Regione, delle aziende e degli enti dipendenti…
- Art. 63La Regione e le autonomie locali La Regione adegua i principi e i metodi della propria…
- Art. 64Delega di funzioni regionali Un'apposita legge regionale, emanata previa consultazione…
- Art. 65Direttive in ordine alle attivita' delegate Gli indirizzi relativi alle attivita'…
- Art. 66Revoca della delega e sostituzione La delega e' revocata con legge regionale, sentiti gli…
- Art. 67Utilizzazione degli uffici degli enti locali L'utilizzazione degli uffici degli enti…
- Art. 68Enti comprensoriali Al fine di realizzare un'organica programmazione economica e sociale…
- Art. 69Circoscrizioni comunali La Regione, sentite le popolazioni interessate mediante…
- Art. 70Controllo sugli enti locali Il controllo sugli atti degli enti locali, compresi quelli…
- Art. 71Partecipazione La Regione riconosce i partiti politici come strumenti fondamentali per la…
- Art. 72Dovere di informazione La Regione riconosce il diritto delle formazioni sociali e dei…
- Art. 73Enti locali e partecipazione La Regione consulta i Comuni, le Province e gli enti…
- Art. 74Petizione Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni al Consiglio per richiederne…
- Art. 75Iniziativa popolare L'iniziativa popolare delle leggi, dei regolamenti e, con i limiti…
- Art. 76Procedimento per le proposte di iniziativa popolare Il Presidente del Consiglio trasmette…
- Art. 78Referendum su provvedimenti amministrativi Possono essere sottoposti a referendum, nei…
- Art. 79Limiti al referendum Non possono essere abrogati mediante referendum il programma…
- Art. 80Modalita' del referendum La legge regionale stabilisce il periodo dell'anno in cui devono…
- Art. 81Agevolazioni per l'iniziativa e il referendum La legge regionale dispone particolari…
- Art. 82Giudizio sull'ammissibilita' dell'iniziativa e del referendum Il giudizio…
- Art. 83Modifica e abrogazione dello Statuto La modifica e l'abrogazione dello Statuto sono…
