[1]Promulgazione e pubblicazione dei regolamenti

[2]I regolamenti sono promulgati entro dieci giorni dalla scadenza del termine stabilito per il controllo e sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione immediatamente e comunque entro dieci giorni dalla data della promulgazione; Entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione. Nel caso in cui il Consiglio ne abbia dichiarato l'urgenza, la promulgazione e l'entrata in vigore non sono soggette ai termini suindicati. Il testo del Regolamento e' preceduto dalla formula: "Il Consiglio regionale ha approvato. Il Presidente della Giunta regionale promulga". Al testo del Regolamento segue la formula: "Il presente Regolamento regionale e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione toscana".

Testo vigente dal 14 giugno 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;343~art29 · fonte del testo

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