[1]Revoca della Giunta e del suo Presidente

[2]La Giunta e il suo Presidente possono essere revocati congiuntamente dal Consiglio sulla base di una mozione presentata da almeno un quinto dei Consiglieri o da tre Presidenti di gruppo, votata per appello nominale e approvata dalla maggioranza dei Consiglieri, che partecipano al voto. Allorche' sia presentata una mozione di revoca, il Consiglio e' appositamente convocato non prima di cinque e non oltre dieci giorni dalla data del deposito presso l'ufficio di presidenza.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;343~art39 · fonte del testo

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