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[1]Con decreto del ministro della guerra, da registrarsi alla Corte dei conti, l'anticipazione di cui all'articolo precedente e' integralmente ripartita tra i corpi, gli istituti e gli stabilimenti militari.
[2]Le somme cosi' ripartite vengono assegnate dal Ministero alle direzioni di commissariato, mediante ordini di pagamento sul conto corrente, da versarsi nelle contabilita' speciali. Le direzioni di commissariato emettono a favore di ciascun corpo, istituto o stabilimento della rispettiva circoscrizione un ordine di pagamento sulla rispettiva contabilita' speciale per l'importo stabilito nel decreto.
[3]Le variazioni che occorressero durante l'esercizio nella ripartizione dell'anticipazione sono pure approvate con decreto del ministro della guerra da registrarsi alla Corte dei conti e si effettuano mediante ordini di pagamento o mediante versamento in tesoreria con imputazione al conto corrente.
[4]8
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 19 luglio 1923, n. 1857
8Il Regio Decreto 19 luglio 1923, n. 1857 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che le attribuzioni assegnate alle direzioni di commissariato (ufficio della contabilita' speciale) dal presente articolo passano all'ufficio di contabilita' e di revisione di corpo d'armata.
Testo in vigore dal 18 settembre 1923 al 16 dicembre 2009
