Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 luglio 1910 al 18 settembre 1923. Leggi il testo vigente →

[1]Con decreto del ministro della guerra, da registrarsi alla Corte dei conti, l'anticipazione di cui all'articolo precedente e' integralmente ripartita tra i corpi, gli istituti e gli stabilimenti militari.

[2]Le somme cosi' ripartite vengono assegnate dal Ministero alle direzioni di commissariato, mediante ordini di pagamento sul conto corrente, da versarsi nelle contabilita' speciali. Le direzioni di commissariato emettono a favore di ciascun corpo, istituto o stabilimento della rispettiva circoscrizione un ordine di pagamento sulla rispettiva contabilita' speciale per l'importo stabilito nel decreto.

[3]Le variazioni che occorressero durante l'esercizio nella ripartizione dell'anticipazione sono pure approvate con decreto del ministro della guerra da registrarsi alla Corte dei conti e si effettuano mediante ordini di pagamento o mediante versamento in tesoreria con imputazione al conto corrente.

Testo in vigore dal 30 luglio 1910 al 18 settembre 1923

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1910-07-17;511~art13 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari