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[1]Con decreto del ministro della guerra, da registrarsi alla Corte dei conti, l'anticipazione di cui all'articolo precedente e' integralmente ripartita tra i corpi, gli istituti e gli stabilimenti militari.
[2]Le somme cosi' ripartite vengono assegnate dal Ministero alle direzioni di commissariato, mediante ordini di pagamento sul conto corrente, da versarsi nelle contabilita' speciali. Le direzioni di commissariato emettono a favore di ciascun corpo, istituto o stabilimento della rispettiva circoscrizione un ordine di pagamento sulla rispettiva contabilita' speciale per l'importo stabilito nel decreto.
[3]Le variazioni che occorressero durante l'esercizio nella ripartizione dell'anticipazione sono pure approvate con decreto del ministro della guerra da registrarsi alla Corte dei conti e si effettuano mediante ordini di pagamento o mediante versamento in tesoreria con imputazione al conto corrente.
Testo in vigore dal 30 luglio 1910 al 18 settembre 1923
