Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1910
Confronto con la versione in vigore dal 18 settembre 1923 al 16 dicembre 2009. 123 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Con decreto del ministro della guerra, da registrarsi alla Corte dei conti, l'anticipazione di cui all'articolo precedente e' integralmente ripartita tra i corpi, gli istituti e gli stabilimenti militari.
tolto: Le somme cosi' ripartite vengono assegnate dal Ministero alle direzioni di commissariato, mediante ordini di pagamento sul conto corrente, da versarsi nelle contabilita' speciali. Le direzioni di commissariato emettono a favore di ciascun corpo, istituto o stabilimento della rispettiva circoscrizione un ordine di pagamento sulla rispettiva contabilita' speciale per l'importo stabilito nel decreto.
tolto: Le variazioni che occorressero durante l'esercizio nella ripartizione dell'anticipazione sono pure approvate con decreto del ministro della guerra da registrarsi alla Corte dei conti e si effettuano mediante ordini di pagamento o mediante versamento in tesoreria con imputazione al conto corrente.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1910-07-17;511~art13 · fonte del testo
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