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I soggetti privati che non provvedono ad effettuare le comunicazioni previste dall'articolo 5 entro i termini indicati nel predetto articolo, sono tenuti, a titolo di sanzione amministrativa, al pagamento di una somma da L. 100.000 a L. 2.000.000. 1 I datori di lavoro privati che, essendo obbligati ai sensi della presente legge, non assumono i centralinisti telefonici non vendenti, sono tenuti, a titolo di sanzione amministrativa, al pagamento di una somma da lire 20.000 a L. 80.000 per ogni giorno lavorativo e ogni posto riservato e non coperto. 1 L'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge e' di competenza dell'ufficio provinciale del lavoro. Le somme riscosse a titolo di sanzione amministrativa sono versate alla regione competente per territorio, che le utilizzera' per la formazione professionale dei non vedenti e per le spese di trasformazione dei centralini di cui all'articolo 8. Gli importi delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo sono adeguati ogni tre anni, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in base alla variazione dell'indice del costo della vita calcolato dall'Istituto centrale di statistica.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Decreto 9 maggio 1989

1

Il Decreto 9 maggio 1989 (in G.U. 19/05/1989, n. 115) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Gli importi stabiliti nel primo comma sono aumentati rispettivamente da L. 100.000 a L. 116.300 e da L. 2.000.000 a L. 2.326.000". Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Gli importi stabiliti nel secondo comma sono aumentati rispettivamente da L. 20.000 a L. 23.260 e da L. 80.000 a L. 93.040".

Testo in vigore dal 3 giugno 1989 al 15 novembre 1991

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 3 giugno 1989

Confronto con la versione in vigore dal 5 aprile 1985 al 3 giugno 1989.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Decreto 9 maggio 1989

    Il Decreto 9 maggio 1989 (in G.U. 19/05/1989, n. 115) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Gli importi stabiliti nel primo comma sono aumentati rispettivamente da L. 100.000 a L. 116.300 e da L. 2.000.000 a L. 2.326.000". Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Gli importi stabiliti nel secondo comma sono aumentati rispettivamente da L. 20.000 a L. 23.260 e da L. 80.000 a L. 93.040".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1985-03-29;113~art10 · fonte del testo

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