I soggetti privati che non provvedono ad effettuare le comunicazioni previste dall'articolo 5 entro i termini indicati nel predetto articolo, sono tenuti, a titolo di sanzione amministrativa, al pagamento di una somma da L. 100.000 a L. 2.000.000. 1 2 3 4 5 6 7 8 I datori di lavoro privati che, essendo obbligati ai sensi della presente legge, non assumono i ((centralinisti telefonici e operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti minorati della vista)), sono tenuti, a titolo di sanzione amministrativa, al pagamento di una somma da lire 20.000 a L. 80.000 per ogni giorno lavorativo e ogni posto riservato e non coperto. 1 2 3 4 5 6 7 8 L'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge e' di competenza dell'ufficio provinciale del lavoro. Le somme riscosse a titolo di sanzione amministrativa sono versate alla regione competente per territorio, che le utilizzera' per la formazione professionale dei non vedenti e per le spese di trasformazione dei centralini di cui all'articolo 8. Gli importi delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo sono adeguati ogni tre anni, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in base alla variazione dell'indice del costo della vita calcolato dall'Istituto centrale di statistica.

Gli interventi su questo articolo(8)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Decreto 9 maggio 1989

1

Il Decreto 9 maggio 1989 (in G.U. 19/05/1989, n. 115) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Gli importi stabiliti nel primo comma sono aumentati rispettivamente da L. 100.000 a L. 116.300 e da L. 2.000.000 a L. 2.326.000". Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Gli importi stabiliti nel secondo comma sono aumentati rispettivamente da L. 20.000 a L. 23.260 e da L. 80.000 a L. 93.040".

Decreto 24 luglio 1991

2

Il Decreto 24 luglio 1991 (in G.U. 31/10/1991, n. 256) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Gli importi stabiliti nel primo comma dell'art. 10 della legge 29 marzo 1985, n. 113, sono aumentati rispettivamente da L. 116.300 a L. 140.140 e da L. 2.326.000 a L. 2.802.830. Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Gli importi stabiliti nel secondo comma sono aumentati rispettivamente da L. 23.260 a L. 28.020 e da L. 93.040 a L. 112.110".

Decreto 11 luglio 1994

3

Il Decreto 11 luglio 1994 (in G.U. 10/08/1994, n. 186) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Gli importi stabiliti nel primo comma dell'art. 10 della legge 29 marzo 1985, n. 113, sono aumentati rispettivamente da L. 140.140 a L. 160.460 e da L. 2.802.830 a L. 3.209.240". Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Gli importi stabiliti nel secondo comma sono aumentati rispettivamente da L. 28.020 a L. 32.082 e da L. 112.110 a L. 128.365".

Decreto 30 giugno 1997

4

Il Decreto 30 giugno 1997 (in G.U. 29/07/1997) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Gli importi stabiliti nel primo comma dell'art. 10 della legge 29 marzo 1985, n. 113, sono aumentati rispettivamente da L. 160.460 a L. 179.394 e da L. 3.209.240 a L. 3.587.930". Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Gli importi stabiliti nel secondo comma sono aumentati rispettivamente da L. 32.082 a L. 35.867 e da L. 128.365 a L. 143.512".

Decreto 10 ottobre 2000

5

Il Decreto 10 ottobre 2000 (in G.U. 03/11/2000, n. 257) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Gli importi stabiliti nel primo comma dell'art. 10 della legge 29 marzo 1985, n. 113, sono aumentati rispettivamente da L. 179.394 a L. 189.619 e da L. 3.587.930 a L. 3.792.442". Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Gli importi stabiliti nel secondo comma sono aumentati rispettamente da L. 35.867 a L. 37.911 e da L. 143.512 a L. 151.692".

Decreto 29 luglio 2003

6

Il Decreto 29 luglio 2003 (in G.U. 19/08/2003, n. 191) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Gli importi di cui al primo comma dell'art. 10 della legge 29 marzo 1985, n. 113, cosi' come rideterminati dal decreto di adeguamento del 10 ottobre 2000, sono aumentati da euro 97,93 a euro 105,70 e da euro 1.958,63 a euro 2.113,40". Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Gli importi di cui al secondo comma dell'art. 10 della legge 29 marzo 1985, n. 113, cosi' come rideteminati dal decreto di adeguamento del 10 ottobre 2000, sono aumentati da euro 19,60 a euro 21,13 e da euro 78,30 a euro 84,53".

Decreto 24 luglio 2006

7

Il Decreto 24 luglio 2006 (in G.U. 05/08/2006, n. 181) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Gli importi di cui al primo comma dell'art. 10 della legge 29 marzo 1985, n. 113, cosi' come rideterminati dal decreto di adeguamento del 29 luglio 2003, sono aumentati da euro 105,70 ad euro 112,14 e da euro 2.113,40 a euro 2.242,31". Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Gli importi di cui al secondo comma dell'art. 10 della legge 29 marzo 1985, n. 113, cosi' come rideterminati dal decreto di adeguamento del 29 luglio 2003, sono aumentati da euro 21,13 ad euro 22,41 e da euro 84,53 a euro 89,68".

Decreto 24 luglio 2009

8

Il Decreto 24 luglio 2009, (in G.U. 20/8/2009, n. 192), ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Gli importi di cui al primo comma dell'art. 10 della legge 28 marzo 1985, n. 113, cosi' come rideterminati dal decreto di adeguamento del 24 luglio 2006, sono aumentati rispettivamente da euro 112,14 ad euro 118,53 e da euro 2.242,31 a 2.370,12". Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Gli importi di cui al secondo comma dell'art. 10 della legge 29 marzo 1985, n. 113, cosi' come rideterminati dal decreto di adeguamento del 24 luglio 2006, sono aumentati rispettivamente da euro 22,41 ad euro 23,68 e da euro 89,68 ed euro 94,79".

Testo vigente dal 21 maggio 2022

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 21 maggio 2022

Confronto con la versione in vigore dal 4 settembre 2009 al 21 maggio 2022. 2 parole tolte, 10 parole aggiunte.

… privati che, essendo obbligati ai sensi della presente legge, non assumono i centralinisti telefonici tolto: non vendenti aggiunto: e operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti minorati della vista, sono tenuti, a titolo di sanzione amministrativa, al pagamento di una somma da …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1985-03-29;113~art10 · fonte del testo

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