Le trasformazioni tecniche dei centralini finalizzate alla possibilita' d'impiego dei non vedenti e la fornitura di strumenti adeguati all'espletamento delle mansioni di centralinista telefonico sono a carico della regione competente per territorio, la quale provvede direttamente o mediante rimborso al datore di lavoro interessato.

Testo vigente dal 5 aprile 1985

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 628/1988

    Questione infondata
    10 giugno 1988

    In materia di collocamento al lavoro dei centralinisti ciechi, legittimamente la legge n. 113 del 1985: a) differenzia i corsi effettuati presso scuole statali o autorizzate da quelli regionali, prevedendo solo per i primi che il loro compimento comporti l'automatica iscrizione nell'albo professionale, in considerazione della maggior durata, della maggior completezza dei programmi e del titolo richiesto per l'accesso; b) istituisce e regola la composizione di una commissione (nominata con provvedimento dell'Ufficio regionale del lavoro) per l'esame terminale dei corsi professionali organizzati dalla regione, atteso che tale esame è finalizzato alla successiva iscrizione nell'albo suddetto, senza implicare alcuna modificazione ne' della disciplina delle prove conclusive di siffatti corsi, ne' del valore degli attestati rilasciati dopo il superamento delle medesime; c) pone a carico delle regioni l'onere economico delle trasformazioni tecniche dei centralini, finalizzate all'occupazione dei ciechi, essendo stati alle regioni medesime trasferiti beni e finanziamenti con in quali a tali oneri precedentemente faceva fronte l'Unione Italiana Ciechi. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, terzo e quarto co., 2 e 8 legge 29 marzo 1985, n. 113, sollevata in riferimento agli artt. 3, 33, quinto co., 81, quarto co., 117, 119 Cost.).

    Art. 1 Aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei ((centralinisti telefonici e operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti minorati della vista)) · Art. 2 Aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei ((centralinisti telefonici e operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti minorati della vista)) · Art. 8 Aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei ((centralinisti telefonici e operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti minorati della vista)) · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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urn:nir:stato:legge:1985-03-29;113~art8 · fonte del testo

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