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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]IMPERATORE D'ETIOPIA
[5]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[7]Articolo unico.
[8]Le navi che approdano nei porti di Genova e di Napoli e vi compiano esclusivamente operazioni d'imbarco e di sbarco passeggeri, avranno facolta' di pagare, in luogo dell'intero ammontare della sopratassa di ancoraggio vigente per detti porti, determinata in base al tonnellaggio di stazza netta delle navi, un cinquantesimo dell'ammontare stesso per ogni passeggero imbarcato o sbarcato con un minimo di L. 40.1 2
[9]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[10]Data a San Rossore, addi' 16 giugno 1938 - Anno XVI
[11]VITTORIO EMANUELE
[12]Mussolini - Benni - Di Revel - Cobolli-Gigli
[13]Visto, il Guardasigilli: Solmi.
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 4 maggio 1947, n. 730
1Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 4 maggio 1947, n. 730 ha disposto (con l'art. 1, comma 4) che "Il limite minimo della sopratassa di ancoraggio stabilito dalla legge 16 giugno 1938, n. 1029, per le navi che compiono crociere turistiche, e' elevato a lire 400".
L. 27 marzo 1952, n. 198
2La L. 27 marzo 1952, n. 198 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che "Il limite minimo della sopratassa di ancoraggio stabilito dalla legge 16 giugno 1938, n. 1029, per le navi che compiono crociere turistiche e' elevato a lire 800."
Testo in vigore dal 25 aprile 1952 al 16 dicembre 2009
