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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]IMPERATORE D'ETIOPIA
[5]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[7]Articolo unico.
[8]Le navi che approdano nei porti di Genova e di Napoli e vi compiano esclusivamente operazioni d'imbarco e di sbarco passeggeri, avranno facolta' di pagare, in luogo dell'intero ammontare della sopratassa di ancoraggio vigente per detti porti, determinata in base al tonnellaggio di stazza netta delle navi, un cinquantesimo dell'ammontare stesso per ogni passeggero imbarcato o sbarcato con un minimo di L. 40.
[9]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[10]Data a San Rossore, addi' 16 giugno 1938 - Anno XVI
[11]VITTORIO EMANUELE
[12]Mussolini - Benni - Di Revel - Cobolli-Gigli
[13]Visto, il Guardasigilli: Solmi.
Testo in vigore dal 23 luglio 1938 al 24 agosto 1947
