Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 agosto 1947 al 25 aprile 1952. Leggi il testo vigente →

[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA

[4]IMPERATORE D'ETIOPIA

[5]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[7]Articolo unico.

[8]Le navi che approdano nei porti di Genova e di Napoli e vi compiano esclusivamente operazioni d'imbarco e di sbarco passeggeri, avranno facolta' di pagare, in luogo dell'intero ammontare della sopratassa di ancoraggio vigente per detti porti, determinata in base al tonnellaggio di stazza netta delle navi, un cinquantesimo dell'ammontare stesso per ogni passeggero imbarcato o sbarcato con un minimo di L. 40.1

[9]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[10]Data a San Rossore, addi' 16 giugno 1938 - Anno XVI

[11]VITTORIO EMANUELE

[12]Mussolini - Benni - Di Revel - Cobolli-Gigli

[13]Visto, il Guardasigilli: Solmi.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 4 maggio 1947, n. 730

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Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 4 maggio 1947, n. 730 ha disposto (con l'art. 1, comma 4) che "Il limite minimo della sopratassa di ancoraggio stabilito dalla legge 16 giugno 1938, n. 1029, per le navi che compiono crociere turistiche, e' elevato a lire 400".

Testo in vigore dal 24 agosto 1947 al 25 aprile 1952

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 24 agosto 1947

Confronto con la versione in vigore dal 23 luglio 1938 al 24 agosto 1947.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 4 maggio 1947, n. 730

    Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 4 maggio 1947, n. 730 ha disposto (con l'art. 1, comma 4) che "Il limite minimo della sopratassa di ancoraggio stabilito dalla legge 16 giugno 1938, n. 1029, per le navi che compiono crociere turistiche, e' elevato a lire 400".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1938-06-16;1029~art1 · fonte del testo

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