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Miscellanea
Adesione alla convenzione sulle sostanze psicotrope, adottata a Vienna il 21 febbraio 1971, e sua esecuzione
Legge 25 maggio 1981, n. 385
- Aggiornato al
- 24 luglio 1981
- Articoli
- 33
- Versioni storiche
- 35
- Art. 1TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati…
- Art. 2Campo di applicazione del controllo delle sostanze 1. Qualora una Parte o…
- Art. 3Norme particolari relative al controllo dei preparati 1. Fermo restando quanto previsto…
- Art. 4Altre norme particolari relative al campo di applicazione del controllo Per quanto…
- Art. 5Limitazione dell'utilizzazione a fini medici e scientifici 1. Ciascuna Parte limitera'…
- Art. 6speciale E' auspicabile che, al fine di applicare le norme della presente Convenzione…
- Art. 7Norme speciali riguardanti le sostanze della Tabella I In merito alle sostanze della…
- Art. 8Licenze 1. Le Parti richiederanno una licenza o altra misura di controllo analoga per la…
- Art. 9Ricette mediche 1. Le Parti esigeranno che le sostanze delle Tabelle II, III e IV siano…
- Art. 10Avvertenze su confezioni e inserzioni pubblicitarie 1. Ciascuna Parte esigera', tenendo…
- Art. 11Registrazione 1. Le Parti richiederanno che, per le sostanze della Tabella I, i…
- Art. 12Norme relative al commercio internazionale 1. a) Qualunque Parte che autorizzi…
- Art. 13Proibizione e limitazioni all'esportazione e all'importazione 1. Una parte puo'…
- Art. 14Norme speciali riguardanti il trasporto delle sostanze psicotrope nelle cassette di…
- Art. 15Ispezione Le Parti istituiranno un sistema di ispezione dei fabbricanti, degli…
- Art. 16Informazioni che devono essere fornite dalle Parti 1. Le Parti forniranno al Segretario…
- Art. 17Funzioni della Commissione 1. La Commissione puo' esaminare tutte le questioni…
- Art. 18Rapporti dell'Organo 1. L'Organo predispone sul proprio lavoro rapporti annuali nei quali…
- Art. 19Misure che devono essere adottate dall'Organo per assicurare l'esecuzione delle norme…
- Art. 20Misure contro l'abuso delle sostanze psicotrope 1. Le Parti adotteranno tutte le misure…
- Art. 21Lotta contro il traffico illecito Tenendo debito conto dei loro regimi costituzionali…
- Art. 22Norme penali 1. a) Ferme restando le proprie norme costituzionali, ciascuna Parte…
- Art. 23Applicazione di misure di controllo piu' rigorose di quelle richieste dalla Convenzione…
- Art. 24Spese sostenute dagli organi internazionali per l'amministrazione delle norme della…
- Art. 25Procedura di ammissione, firma, ratifica e adesione 1. Gli Stati membri…
- Art. 26Entrata in vigore 1. La presente Convenzione entrera' in vigore novanta giorni dopo che…
- Art. 27Applicazione territoriale La presente Convenzione si applica a tutti i territori non…
- Art. 28Regioni ai fini della presente Convenzione 1. Qualunque Parte puo' notificare al…
- Art. 29Denuncia 1. Allo scadere di un termine di due anni a partire dalla data di entrata in…
- Art. 30Emendamenti 1. Qualunque Parte potra' proporre un emendamento alla presente Convenzione…
- Art. 31Controversie 1. Qualora sorga fra due o piu' Parti una controversia relativa…
- Art. 32Riserve 1. Non e' autorizzata alcuna riserva oltre a quelle avanzate conformemente ai…
- Art. 33Notifica Il Segretario generale notifichera' a tutti gli Stati di cui al paragrafo 1…
