[1]Spese sostenute dagli organi internazionali per l'amministrazione delle norme della Convenzione

[2]Le spese della Commissione e dell'Organo per l'espletamento delle rispettive funzioni in virtu' della presente Convenzione saranno a carico dell'Organizzazione delle Nazioni Unite alle condizioni che saranno determinate dall'Assemblea generale. Le Parti che non sono membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contribuiranno a tali spese; l'Assemblea generale fissera' periodicamente, dopo aver consultato i Governi di tali Parti, l'ammontare dei contributi che essa riterra' equo.

Testo vigente dal 24 luglio 1981

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1981-05-25;385~art24 · fonte del testo

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