[1]Regioni ai fini della presente Convenzione

[2]1. Qualunque Parte puo' notificare al Segretario generale che, ai fini della presente Convenzione, il proprio territorio e' ripartito in due o piu' regioni, oppure che due o piu' delle sue regioni sono raggruppate in un'unica regione. 2. Due o piu' Parti possono notificare al Segretario generale che, in seguito all'istituzione di un'unione doganale fra di esse, tali Parti costituiscono una regione ai fini della presente Convenzione. 3. Qualunque notifica data in virtu' del paragrafo 1 o 2 avra' effetto dal 1 gennaio dell'anno che seguira' quello in cui detta notifica sara' stata data.

Testo vigente dal 24 luglio 1981

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1981-05-25;385~art28 · fonte del testo

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