[1]Avvertenze su confezioni e inserzioni pubblicitarie

[2]1. Ciascuna Parte esigera', tenendo presente le normative o le raccomandazioni pertinenti dell'Organizzazione Mondiale della Sanita', che siano riportate sulle etichette, quando sia possibile farlo ed in ogni caso sull'istruzione interna che accompagna la confezione per la distribuzione al dettaglio delle sostanze psicotrope, le indicazioni nonche' le precauzioni da prendere e le avvertenze che sono necessarie, a suo giudizio, per la sicurezza dell'utente. 2. Ciascuna Parte, tenendo debito conto delle norme della sua Costituzione, proibira' le inserzioni pubblicitarie riguardanti le sostanze psicotrope e destinate al grosso pubblico.

Testo vigente dal 24 luglio 1981

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1981-05-25;385~art10 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari